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Conversione della patente moldava

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Conversione della patente moldava

I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente purchè non residenti in Italia da più di un anno.
La patente estera (extracomunitaria) deve essere accompagnata dal permesso internazionale di guida (rilasciato dallo Stato estero che ha emesso la patente) ovvero da una traduzione ufficiale in lingua italiana.

Conversione della patente moldava

I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente purchè non residenti in Italia da più di un anno.
La patente estera (extracomunitaria) deve essere accompagnata dal permesso internazionale di guida (rilasciato dallo Stato estero che ha emesso la patente) ovvero da una traduzione ufficiale in lingua italiana.
Dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia i titolari di patente di guida extracomunitaria non sono più abilitati alla conduzione di veicoli sul territorio italiano.

La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.

RICHIESTA CONVERSIONE

Dove: Uffici decentrati S.I.I.T.- settore trasporti (Uffici Provinciali Motorizzazione)
Come: Compilare modello TT 2112 (in distribuzione presso gli Uffici)
Allegare:
Attestazione del versamento di € 29,24 sul c/c 4028
Attestazione del versamento di € 7,80 sul c/c 9001
Patente estera posseduta in visione (e relativa fotocopia fronte - retro)
2 foto recenti formato tessera, di cui una autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica
Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all'art.119 del Codice della Strada
Se il certificato medico non ha la foto, e la richiesta non è presentata dall’interessato, deve essere allegata una fotografia autenticata. Se è il diretto interessato a presentare la domanda, si procederà all'autenticazione della foto direttamente presso lo sportello
Per i cittadini extracomunitari:
permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità
Per i cittadini comunitari:
carta di soggiorno, richiesta ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.54/02
Per patente rilasciata da Stato extracomunitario:
documento in bollo con la traduzione dei dati della patente estera. La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza in Italia dello Stato che ha rilasciato la patente. Questa certificazione deve essere convalidata dalla Prefettura
Se la richiesta non è presentata dall’interessato:
Delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta
Fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato


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