Traduzione a cura di Lumi Rosculet
Capitolo 1. Regolamenti generali
Articolo 1. L'ambito di applicazione.
1. Le attività degli investitori stranieri e delle società con investimenti stranieri vengono regolate:
- Dagli atti legislativi della Repubblica Moldova e dalle deroghe stabilite nella presente Legge;
- Dai Trattati (accordi) interstatali ed internazionali firmati con la partecipazione della Repubblica Moldova.
2. Nel caso in cui i regolamenti dei Trattati interstatali ed internazionali, firmati con la partecipazione della Repubblica Moldova, siano differenti a quelli della presente Legge, si applicano i regolamenti di detti Trattati (accordi).
3. I regolamenti della presente Legge non possono essere emendati o integrati se non con una Legge supplementare adottata dal Parlamento. Gli atti legislativi che
contravvengono alla presente Legge, circa gli investimenti stranieri, non si applicano.
[ Il punto 3 dell’articolo 1 è stato introdotto con la Legge Nr. 197-XIII del 27.07.94]
4. Si vieta l’applicazione di misure discriminatorie che ostacolino gli investimenti stranieri, lo sfruttamento e la liquidazione degli oggetti d’investimento, l’esportazione dei beni depositati e dei beni ricevuti a seguito degli investimenti (utili, produzione, lavori, servizi).
5. L’ammontare minimo del capitale sociale delle società con investimenti stranieri si stabilisce conformemente ai regolamenti della legislazione della Repubblica Moldova riguardante il capitale sociale delle società locali.
Società locale si considera la società costituita sul territorio della Repubblica Moldova il cui capitale sociale è formato dai conferimenti delle persone fisiche e giuridiche moldave.
[ Il punto 5 dell’articolo 1 è stato introdotto dalla Legge Nr. 197-XIII del 27.07.94]
Articolo 2. Gli investitori stranieri.
Gli investitori stranieri nella Repubblica Moldova possono essere:
a) Persone fisiche e giuridiche straniere, loro associazioni, registrate nel Paese della loro cittadinanza o della loro residenza permanente come persone che svolgono attività imprenditoriali;
b) Persone fisiche straniere non registrate nel Paese della loro cittadinanza o della loro residenza permanente come persone che svolgono attività imprenditoriali;
[ Il punto b) dell’articolo 2 è stato introdotto dalla Legge Nr. 197-XIII del 27.07.94]
c) Persone moldave e apolidi che abitano permanentemente all’estero, registrate nel Paese della loro residenza come persone che svolgono attività imprenditoriali;
d) Stati stranieri;
e) Organizzazioni internazionali
Articolo 3. Gli investimenti stranieri.
1. Gli investimenti stranieri possono essere sotto forma di:
- Valuta convertibile od altra valuta straniera, acquistata nelle Banche della Repubblica Moldova, soggetto di operazioni bancarie;
- Macchinari, equipaggiamenti, compresi quelli per gli uffici, materie prime e materiali;
[ Il capoverso 3 dell’articolo 3 è stato introdotto dalla Legge Nr. 1488-XIII dell’11.02.98]
- Diritti patrimoniali e non, compreso il diritto sulla proprietà intellettuale (industriale) (i diritti d’autore, i brevetti, i campioni, i modelli industriali, i marchi commerciali e di fabbrica, la segretezza del processo produttivo e del marketing, le tecnologie, il know how, ecc.).
[ Il punto 1 dell’articolo 3 è stato introdotto dalla Legge Nr. 197-XIII del 27.07.94]
2. Gli investimenti stranieri, conferiti nel capitale sociale delle società sotto forma di denaro, devono essere trasferiti sul conto dell’investitore, aperto in una delle banche della Repubblica Moldova o versati in contanti presentando la dichiarazione d’importazione legale.
[ Il punto 2 dell’articolo 3 è stato introdotto dalla Legge Nr. 197-XIII del 27.07.94]
[ Il punto 2 dell’articolo 3 è stato introdotto dalla Legge Nr. 92-XIII del 11.05.94]
3. Gli investimenti stranieri che non hanno forma di denaro devono essere portati nella Repubblica Moldova od acquistati sul suo territorio con valuta convertibile od altra valuta comprata nelle banche moldave.
4. Il diritto dell’investitore straniero sui beni di proprietà intellettuale (industriale) o per il loro godimento deve essere confermato da quest’ultimo.
5. Gli investitori stranieri hanno il diritto di reinvestire i propri utili nella RepubblicaMoldova. I reinvestimenti, conformemente alla presente Legge, si considerano investimenti stranieri.
[ Il punto 5 dell’articolo 3 è stato introdotto dalla Legge Nr. 197-XIII del 27.07.94]
Articolo 4. Le condizioni per gli investimenti stranieri.
1. Gli investimenti stranieri si possono effettuare in tutti i settori dell’economia della Moldova se non si violano:
- Gli interessi della sicurezza statale;
- I regolamenti della legislazione antimonopolio;
- Le norme di protezione dell’ambiente, della salute della popolazione, della moralità e le norme dell’ordine pubblico.
2. I tipi di attività limitati o vietati nella Repubblica Moldova per gli investitori stranieri e le società con investimenti stranieri, oltre alle zone in cui le loro attività sono proibite, vengono stabilite dalla legislazione della Moldova.
Articolo 5. Le forme degli investimenti stranieri.
Gli investimenti stranieri nella Moldova possono essere effettuati in una delle seguenti forme:
· La costituzione delle società, delle filiali e delle associazioni insieme a persone fisiche e giuridiche moldave;
·La costituzione delle società, delle filiali e delle associazioni appartenenti integralmente all’investitore straniero;
·La costituzione delle filiali delle società non residenti, loro associazioni ed organizzazioni internazionali;
· L’acquisto di società in costruzione od operanti, di quote in tali società oltre ad azioni od altri titoli;
· I versamenti bancari con destinazione speciale;
· L’acquisto di alcuni stabilimenti o edifici in costruzione oltre ad altra proprietà che, secondo la legislazione moldava, possono appartenere agli investitori stranieri con diritto di proprietà;
· L’acquisto dei diritti di proprietà e non, compreso il diritto sul leasing, sulla concessione e sugli oggetti di proprietà intellettuale (industriale), oltre all’acquisto dei diritti, in conformità alla legislazione, sulla proprietà di terreni per tutti i tipi di costruzioni;
[ Il punto g) dell’articolo 5 è stato introdotto dalla Legge Nr. 802-XIII del 05.04.96]
[ Il punto g) dell’articolo 3 è stato modificato con la Legge Nr. 197-XIII del
27.07.94]
· L’investimento sulla base dei contratti di attività mista oltre ad altre forme che la legislazione della Repubblica Moldova permette.
Articolo 6. Le autorità che si occupano degli investimenti stranieri.
L’attrazione degli investimenti stranieri e la prestazione della collaborazione per gli investitori stranieri e le società con investimenti stranieri è assicurata dal Governo della Repubblica Moldova e dalle autorità da lui delegate a farlo.
Capitolo II.
La costituzione di società, di loro associazioni, di filiali e succursali.
Articolo 7. Le società con investimenti stranieri e le loro associazioni:
1. Nella Repubblica Moldova si possono costituire società con investimenti stranieri sotto forma di società miste e società interamente appartenenti all’investitore straniero.
2. La società mista è la società costituita conformemente alla legislazione della Repubblica Moldova il cui capitale sociale è formato da investimenti stranieri e da investimenti delle persone giuridiche e fisiche moldave, o apolidi, che abitano permanentemente sul territorio della Repubblica Moldova.
I soci delle società miste non possono essere:
· Le persone a cui la legislazione o il Tribunale ha proibito di svolgere qualsiasi attività di tipo economico,
· Le persone a cui il Tribunale ha interdetto di svolgere le pertinenti attività (durante il periodo stabilito) ed anche le persone che non hanno ancora terminato di scontare la pena inflittagli dal Tribunale;
· I militari, i dipendenti statali e municipali le cui attività imprenditoriali sono limitate da atti normativi della Repubblica Moldova.
3. La società interamente appartenente ad un investitore straniero è costituita in conformità alla legislazione della Repubblica Moldova. Il capitale sociale di detta società è formato soltanto da investimenti stranieri.
[ Il punto 3 dell’articolo 7 è stato emendato con la Legge Nr. 92-XII dell’11.05.94]
4. Le società con investimenti stranieri, nel territorio della Rep. Moldova, possono
essere costituite sotto ogni forma organizzativa e legale che non contravviene
alla legislazione:
- Costituendo società nuove;
- Riorganizzando (riregistrando) le società costituite anteriormente.
5. L’acquisto completo da parte degli investitori stranieri delle società, costituite anteriormente senza investimenti stranieri, al momento della loro riorganizzazione. Dette società sono comprate con valuta convertibile od altra valuta acquistata nelle banche della Repubblica Moldova e sono riconosciute interamente appartenenti all’investitore straniero.
[ Il punto 5 dell’articolo 7 è stato emendato con la Legge Nr. 92-XII dell’11.05.94]
6. L’acquisto da parte degli investitori stranieri delle quote (azioni) appartenenti alle società costituite anteriormente senza investimenti stranieri. Nel momento in cui le dette società vengono riorganizzate, esse sono riconosciute come società miste.
7. La società con investimenti stranieri ha il diritto di costituire associazioni ed organizzazioni internazionali, oltre a partecipare alla costituzione degli enti sopraccitati.
Articolo 8. Le filiali e le succursali.
1. La società con investimenti stranieri può costituire, se ciò è previsto nei suoi documenti di costituzione, filiali e succursali economico-commerciali sia sul territorio moldavo che all’estero.
2. Le società non residenti, le loro associazioni e le organizzazioni internazionali hanno il diritto di fondare nella Repubblica Moldova delle filiali e delle succursali economico-commerciali.
3. Le filiali, costituite nella Repubblica Moldova con investimenti stranieri, sono considerate persone giuridiche.
Le filiali costituite dalle società non residenti, le loro associazioni e le organizzazioni internazionali create in base alla presente Legge acquistano lo statuto di società interamente appartenenti all’investitore straniero dalla data della loro registrazione nella Repubblica Moldova.
[ La seconda parte del punto 3 dell’articolo 8 è stato emendato con la Legge Nr. 92-XII dell’11.05.94]
Articolo 9. I documenti di costituzione.
1. I documenti di costituzione della società con investimenti stranieri devono contenere informazioni, stabilite dalla legislazione della Moldova, sulle forme organizzative e legislative delle società locali, oltre alle informazioni riguardanti la cittadinanza ed il domicilio degli investitori stranieri.
2. Tutti i conferimenti nel capitale sociale della società con investimenti stranieri vengono stabiliti, con l’accordo tra i soci, in base ai prezzi del mercato internazionale. Il prezzo finale di detti conferimenti viene stabilito nella moneta della Repubblica Moldova al momento della stesura finale dell'atto costitutivo della società.
3. Se nei documenti di costituzione della società è prevista l’importazione della produzione (dei servizi) nella Repubblica Moldova, la quota di valuta convertibile nel capitale sociale non deve essere inferiore al 10% degli investimenti stranieri.
4. Gli investimenti non in denaro nel capitale sociale devono corrispondere ai tipi di attività della società descritti nello statuto.
5. Nell'atto costitutivo della società con investimenti stranieri non deve essere inclusa la condizione sul trasferimento obbligatorio delle tecnologie, incluse nel capitale sociale dal proprietario di detta tecnologia, né altre restrizioni analoghe sui diritti mobiliari della società che sono in contraddizione con il diritto internazionale sulla proprietà intellettuale (industriale).
6. Non ci devono essere grandi differenze tra le quote di royalty, o di altri pagamenti analoghi che servono come valutazione finanziaria degli accordi contrattuali che vengono conferiti nel capitale sociale della società, ed i costi delle tecnologie importate nella Moldova o i costi da sostenere sulla base di detta tecnologia.
7. I soci fondatori includono nei documenti di costituzione i periodi per conferire denaro e materiali nel capitale sociale.
[ L’articolo 9 è stato emendato con la Legge Nr. 197-XIII del 27.07.94]
Articolo 10. L’ispezione ecologica e sanitario-epidemeologica. Il controllo delle tecnologie.
I soci delle società con investimenti stranieri sono obbligati ad ottenere, nei casi e come previsto dalla legislazione della Repubblica Moldova, il verbale scritto da parte dell’autorità statale per la protezione dell’ambiente e dei servizi sanitari-epidemiologici che conferma la sicurezza delle tecnologie della produzione locale.
Articolo 11.L'autorizzazione per la costituzione delle società con investimenti stranieri.
1. La costituzione di società con capitale sociale, i cui investimenti stranieri superano 5 milioni di USD, necessita di permesso dall'autorità di gestione statale che effettua i controlli sull’antimonopolio.
[ Il capoverso 1 dell’articolo 11 è stato emendato con la Legge Nr. 197-XIII del 27.07.94]
La costituzione di società con investimenti stranieri, nella sfera di accesso limitato per gli investitori stranieri, viene fatta con il permesso dell’autorità responsabile di amministrazione statale.
2. Alla domanda del socio fondatore per ottenere l'autorizzazione alla costituzione della società si allegano i documenti occorrenti per la registrazione della detta società.
3. L'autorizzazione per costituire società con investimenti stranieri od il rifiuto motivato della loro costituzione dovrà essere rilasciato dall'autorità competente di amministrazione statale, in forma scritta, non oltre i 30 giorni dalla data della presentazione dei documenti necessari.
Articolo 12. I documenti occorrenti alla registrazione
Per la registrazione delle società con investimenti stranieri e loro filiale occorre presentare gli stessi documenti previsti per la registrazione delle società nazionali e, supplementare, gli atti previsti nell’articolo 11, comma (4) della Legge riguardante registrazione statale delle imprese ed organizzazioni.
[L’articolo 12 è stato redatto nella Legge Nr. 768-XV del 27.12.2001]
Articolo 13. La procedura ed i tempi richiesti per l'iscrizione nel registro delle società
1. L’iscrizione di società con investimenti stranieri, loro filiali, succursali economico-commerciali ed associazioni, viene effettuata dall’Autorità Statle delegato in conformità alla legislazione.
[Punto 1 è stato modificato con la Legge Nr 768-XV del 27.12.2001]
[Punto 2 è stato escluso con la Legge Nr 768-XV del 27.12.2001]
[Numerazione modificata con la Legge Nr 768-XV del 27.12.2001]
2. La procedura ed i tempi di registrazione sono analoghi a quelli previsti per l'iscrizione delle società locali.
[Art.13 in redactia Legii nr.197-XIII din 27.07.94]
[Articolul 14 exclus prin Legea nr.197-XIII din 27.07.94]
Capitolo III.
Le attività della società con investimenti stranieri e la sua liquidazione.
Articolo 15. L’inizio e la durata dell’attività imprenditoriale.
1. La società con investimenti stranieri ha il diritto di svolgere soltanto i tipi di attività che sono previsti nei suoi documenti di costituzione. Come inizio delle attività di investimento o delle attività imprenditoriali si considera la data di arrivo sul conto bancario della società con investimenti stranieri del primo pagamento relativo alla sopracitata attività.
2. Le società con investimenti stranieri possono svolgere alcuni tipi di attività soltanto in base alle licenze statali.
3. L’attività delle società con investimenti stranieri deve iniziare non più tardi di 6 mesi dalla data d'iscrizione della società. In caso di violazione del periodo l'autorità che l’ha registrata deve considerare nulla l'iscrizione.
4. Se alla scadenza del periodo, stabilito dai documenti di costituzione per la formazione del capitale sociale della società, mancano i documenti che certificano il conferimento del 100% di ogni socio nel capitale sociale, l'autorità che ha registrato la società considera nulla l'iscrizione.
[ Il punto 4 dell’articolo 15 è stato emendato con Legge n.92-XII dell’11.5.94]
5. Nel caso in cui la società con investimenti stranieri risulti non registrata e quindi non costituita, essa cessa la propria attività in base alla delibera dei soci o del tribunale competente.
[Il punto 5 dell’articolo 15 è stato emendato con la Legge n.788-XIII del 26.3.96]
6. La continuità dell’attività della società con investimenti stranieri, ad eccezione delle attività in concessione, è illimitata se null’altro è previsto nei documenti di costituzione.
Articolo 16. L’Organo Amministrativo della società.
1. Nelle società con investimenti stranieri gli organi amministrativi si nominano conformemente alla legislazione della Moldova e/o i documenti di costituzione della società.
2. Le funzioni degli organi di amministrazione della società con investimenti stranieri possono essere concesse sia ai cittadini moldavi che a cittadini stranieri oltre a persone senza cittadinanza (apolidi).
3. Le persone, a cui il tribunale del Paese di residenza ha proibito di svolgere alcuni tipi di attività e le persone che non hanno finito di scontare le pene inflitte loro da detto tribunale, non possono mantenere funzioni nell’Organo Amministrativo della società con investimenti stranieri.
Articolo 17. Le relazioni di lavoro.
1. I cittadini moldavi, quelli stranieri e gli apolidi possono lavorare nelle società con investimenti stranieri in ogni attività.
2. I cittadini stranieri hanno il diritto di ottenere visti di entrata e permesso di soggiorno nella misura in cui sono necessari allo svolgimento di attività nella società con investimenti stranieri purché non contravvengano agli interessi della sicurezza nazionale e del mantenimento dell’ordine pubblico nella Repubblica Moldova.
[ Il punto 2 dell’articolo 17 è stato emendato con la Legge n.197-XIII del 27.07.94]
3. Le relazioni di lavoro nella società con investimenti stranieri vengono regolate dal contratto collettivo, firmato tra l’amministrazione della società ed i dipendenti e dai contratti individuali con ognuno di loro.
[ Il punto 3 dell’articolo 17 è stato emendato con la Legge n.92-XII dell’11.5.94]
Articolo 18. L’assicurazione ed i contributi sociali.
1. L’assicurazione ed i contributi sociali si versano ai dipendenti della società con investimenti stranieri come previsto dalla legislazione della Repubblica Moldova.
La società può versare i contributi per l’assicurazione sociale di quei dipendenti stranieri che desiderano godere di assistenza medica gratuita ed assistenza sociale sul territorio della Repubblica Moldova.
[ Il punto 1 dell’articolo 18 è stato redatto dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
2. I versamenti dei contributi sopracitati per i dipendenti delle società con investimenti stranieri si fanno in moneta nazionale della Repubblica Moldova ed in valuta straniera proporzionalmente allo stipendio e nella stessa valuta.
3. Le società con investimenti stranieri versano i pagamenti destinati all’assicurazione con pensioni dei dipendenti stranieri nel fondo dei paesi della loro cittadinanza (residenza) nella valuta di questi paesi o in altra valuta straniera.
Articolo 19. I diritti sulla proprietà intellettuale (industriale).
1. Lo sfruttamento e la protezione dei diritti degli investitori stranieri sulla proprietà intellettuale (industriale), portati da quest’ultimi come investimenti stranieri, sono assicurati dalla legislazione della Repubblica Moldova, dai documenti di costituzione e dai contratti stipulati con persone terze.
2. Le società con investimenti stranieri possono stipulare con i loro dipendenti contratti di trasferimento dei diritti sugli oggetti di proprietà intellettuale (industriale) che saranno creati durante lo svolgimento del lavoro di produzione. Detti contratti debbono contenere gli obblighi delle società sull’assunzione delle condizioni necessarie ai dipendenti che creeranno i detti oggetti di proprietà.
3. Se il contratto di trasferimento dei diritti sull’oggetto costituito non viene redatto, la società con investimenti stranieri può sfruttare l’invenzione fatta dai suoi dipendenti, il campione industriale od il marchio commerciale soltanto al momento dell’accordo sull’acquisto dei diritti sul brevetto, firmato tra il lavoratore e il brevettatore.
4. Le società con investimenti stranieri si brevettano indipendentemente, all’estero, le proprie invenzioni, i campioni industriali ed i marchi commerciali e di fabbrica creati nella Repubblica Moldova.
[L’articolo 20 è stato abrogato dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
Articolo 21. I prezzi, le forniture ed i pagamenti sul mercato interno.
La società con investimenti stranieri ha il diritto di stabilire, su basi contrattuali, i prezzi per la propria produzione (lavori, servizi) e le forme di pagamento; può fornire la produzione sul mercato interno, acquistare sul detto mercato la produzione (lavori, servizi) necessari per la propria attività, se nient’altro è previsto dalla legislazione della Repubblica Moldova e dai contratti della detta società.
[ L’articolo 21 è stato emendato dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
Articolo 22. Le condizioni di pagamento.
Per procedere a pagamenti in moneta nazionale ed in valuta convertibile, la società con investimenti stranieri apre, conformemente alla legislazione valutaria della Moldavia, conti bancari nelle banche residenti sul territorio moldavo.
[ L’articolo 22 è stato redatto dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
[ L’articolo 23 è stato abrogato dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
Articolo 24. La trasformazione della valuta straniera in moneta nazionale della Repubblica Moldova.
Alla quantificazione degli investimenti stranieri ed al calcolo delle attività della società con investimenti stranieri, la valuta straniera si trasforma in moneta nazionale secondo il cambio stabilito dalla Banca Nazionale della Repubblica Moldova il giorno dello svolgimento dell’operazione relativa.
[L’articolo 24 è stato emendato dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
Articolo 25. L’assicurazione dei rischi patrimoniali.
I rischi patrimoniali della società con investimenti stranieri possono essere assicurati in ogni compagnia assicuratrice, se nient’altro è previsto dalla legislazione della Repubblica Moldova.
Articolo 26. Le garanzie degli obblighi.
1. I beni, i diritti patrimoniali e non della società con investimenti stranieri, compreso il diritto sulla proprietà della terra, possono essere utilizzati a garanzia per tutti i tipi di obblighi di detta società.
[ La parte 1 dell’articolo 26 è stata introdotta dalla Legge n.802-XIII del 05.04.96]
[La parte 1 dell’articolo 26 è stata emendata dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
2. I beni, i diritti patrimoniali e non della società con investimenti stranieri concessi in garanzia possono essere venduti, dal detentore della garanzia, a persone fisiche e giuridiche come previsto dalla legislazione della Repubblica Moldova.
Articolo 27. La contabilità ed i rapporti contabili
Le società con investimenti stranieri gestiscono contabilità e rapporti statistici come previsto dalla legislazione della Repubblica Moldova.
[L’articolo 27 è stato emendato dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
Articolo 28. Le responsabilità delle società con investimenti stranieri.
[Il nome dell’articolo 28 è stato redatto dalla Legge n.1592-XII del 27.02.98]
Le società con investimenti stranieri pagano le imposte in moneta nazionale ed in valuta straniera proporzionalmente agli incassi ricevuti nelle valute rispettive, se nient’altro è previsto dalla legislazione della Repubblica Moldova.
[L’articolo 28 è stato emendato dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
Articolo 29. Il controllo sullo svolgimento delle attività delle società con investimenti stranieri.
1. Le autorità fiscali ed altre autorità di gestione statale controllano le attività delle società con investimenti stranieri usando ciascuna la propria competenza ed agendo in conformità alla legislazione della Repubblica Moldova.
Le società con investimenti stranieri sono obbligate a presentare relazioni ed altre documentazioni sulle loro attività alle autorità sopracitate.
Per l’effettuazione del controllo fiscale, le società sopracitate, si possono rivolgere alle organizzazioni statali e straniere di audit.
2. Se, dopo il controllo, si rileva che la relazione presentata dall’azienda con investimenti stranieri alle autorità di gestione statale non corrisponde alla situazione reale, detta azienda è obbligata, oltre all’esecuzione di altre misure previste dalla legislazione della Repubblica Moldova, a rimborsare nel modo previsto tutte le spese sostenute alle autorità di amministrazione statale riguardanti il controllo sopracitato.
3. Le autorità fiscali ed altre autorità di gestione statale sono obbligate a mantenere il segreto commerciale dell’azienda con investimenti stranieri. In caso di disobbedienza a detto obbligo, le autorità sopracitate devono rimborsare alla società il danno recato oltre al profitto mancato.
Nel caso in cui dette autorità non dispongano di previdenze finanziarie, il rimborso viene effettuato dal bilancio statale.
Articolo 30. La liquidazione delle società con investimenti stranieri.
1. La liquidazione delle società con investimenti stranieri viene fatta conformemente alla legislazione della Repubblica Moldova. Il bilancio della liquidazione deve essere approvato da una società di audit che si trova sul territorio moldavo. La società di audit viene scelta dai proprietari della società in questione o dall’organo che ha preso la delibera di liquidarla.
2. Le imposte per le società con investimenti stranieri che si trovano sotto liquidazione vengono pagate conformemente alla legislazione fiscale della Repubblica Moldova. Nel caso in cui l'utile, ricevuto in beni materiali, è trasferito all’estero, esso viene esentato da tasse ed imposte. Fa eccezione l’imposta sul reddito che viene regolata dal Codice Fiscale e dalla Legge “sull’amministrazione dell’imposta sul reddito ed introduzione in vigore della prima e seconda parte del Codice Fiscale”.
[La seconda parte dell’articolo 30 è stata redatta dalla Legge n.1592-XII del 27.02.98]
[La seconda parte dell’articolo 30 è stata redatta dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
Capitolo IV
L’acquisto e l’alienazione dei beni e dei diritti patrimoniali.
Articolo 31. L’acquisto di quote, azioni ed altri titoli.
1. Gli investitori stranieri e le società con investimenti stranieri hanno il diritto di acquistare quote, azioni ed altri titoli delle società, situate sul territorio moldavo, seguendo le procedure e le condizioni stabilite dalla presente Legge e dagli altri atti legislativi della Repubblica Moldova.
2. Gli investitori stranieri e le società con investimenti stranieri possono acquistare titoli di Stato con l'autorizzazione del Ministero dell’economia e finanze della Repubblica Moldova.
Articolo 32. L’acquisto di diritti patrimoniali.
1.I terreni ed altri immobili si danno in affitto agli investitori stranieri per un periodo non superiore a 99 anni con il diritto di essere rinnovato o senza detto diritto.
2. La concessione in affitto, ad una società con investimenti stranieri, dei beni di proprietà statale (municipale) che superano il prezzo stabilito dal Parlamento della Repubblica Moldova, si fa con il permesso rilasciato dall’autorità di gestione statale responsabile ad amministrare detti beni.
3. Al trasferimento dei diritti di proprietà sugli edifici e costruzioni, all’investitore straniero od alla società con investimenti stranieri gli si trasferisce anche il diritto di godimento dei terreni su qui sono situati detti oggetti.
4. Nel caso in cui alle società locali verrà accordato il diritto di proprietà sulla terra, detto diritto si estenderà anche alle società con investimenti stranieri. In detto caso le società con investimenti stranieri avranno il diritto prioritario per l’acquisto del terreno su cui sono situati i loro stabilimenti, magazzini, uffici, centri commerciali.
[Il punto 4 dell’articolo 32 è stato introdotto dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
Articolo 33. La partecipazione alla privatizzazione.
1. Gli investitori stranieri partecipano alla privatizzazione conformemente alla legislazione della Repubblica Moldova.
2. Le società con investimenti stranieri hanno diritto di utilizzare, per partecipare alla privatizzazione, denaro in valuta nazionale ripartito come utile legale accreditato sul loro conto corrente bancario.
Articolo 34. L’alienazione della quota nel capitale sociale.
Nel caso di alienazione intera o parziale della quota di partecipazione nel capitale sociale della società con investimenti stranieri di almeno uno dei soci, detta società deve essere ri-registrata (riorganizzata).
Capitolo V.
Gli incentivi statali.
Articolo 35. Le agevolazioni doganali all’importazione dei beni.
1. Vengono esentati da tasse doganali i beni importati, previsti dall’articolo n.3 della presente Legge, che servono per la formazione o per l’aumento del capitale sociale della società.
2. Nel caso in cui i beni importati dagli investitori stranieri con lo scopo di essere conferiti nel capitale sociale e quindi senza pagare tasse doganali sono utilizzati per altri scopi, la società dovrà rimborsare dette tasse come segue: nei primi 3 anni interamente compreso l’interesse bancario ed in seguito sul prezzo residuo dei beni.
[L’articolo 35 è stato redatto dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
Articolo 36. Le agevolazioni doganali all’importazione ed all’esportazione.
1. Le società con investimenti stranieri possono importare produzione (servizi) per le proprie necessità e possono esportare la propria produzione.
2. Le società con investimenti stranieri vengono esentate da tasse doganali sulla materia prima e sui semilavorati importati per produrre articoli finiti che a loro volta verranno esportati.
[L’articolo 36 è stato emendato dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
[L’articolo 37 è stato abrogato dalla Legge n.1592-XII del 27.02.98]
[L’articolo 37 è stato redatto dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
[L’articolo 38 è stato escluso dalla Legge n.114-XIV dell’29.07.98]
[L’articolo 38 è stato redatto dalla Legge n.1488-XIII dell’11.02.98]
[L’articolo 38 è stato redatto dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
Capitolo VI.
Le garanzie statali.
Articolo 39. Le garanzie nei casi di nazionalizzazione od espropriazione degli investimenti stranieri.
1. Gli investimenti stranieri, sul territorio della Repubblica Moldova, godono di protezione e garanzie totali.
2. Gli investimenti stranieri non possono essere espropriati, nazionalizzati o sottoposti ad altre misure analoghe (salvo che la legislazione lo permetta e che venga fatta soltanto in nome degli interessi nazionali con il pagamento di un rimborso).
3. Il rimborso deve corrispondere al prezzo dell’investimento alienato al momento della dichiarazione dell’espropriazione, nazionalizzazione, ecc. Detto rimborso deve essere pagato entro tre mesi dall’applicazione di una delle misure sopracitate e deve comprendere anche gli interessi bancari fino alla data dell’effettuazione reale del pagamento. Il rimborso viene trasferito alla persona delegata, nella valuta in cui sono stati fatti gli investimenti e può essere trasferito all’estero liberamente.
4. Il pagamento del rimborso è effettuato dall’autorità statale responsabile per la realizzazione dell’espropriazione, nazionalizzazione od altre misure analoghe. Al momento dell’applicazione della sanzione suddetta, l’autorità statale deve stabilire l’ammontare e le procedure di pagamento del rimborso. Se l'autorità statale non dispone delle previdenze finanziarie necessarie, il rimborso viene pagato dal bilancio statale.
5. L’investitore che ha subito l’espropriazione, la nazionalizzazione od un’altra misura analoga ha il diritto di controllare la legalità della sanzione, oltre a verificare la veridicità dell’ammontare del rimborso.
[L’articolo 39 è stato redatto dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
Articolo 40. Le garanzie per il fermo forzato delle attività.
1. L’operatività delle società con investimenti stranieri può essere fermata soltanto con la delibera del Governo della Repubblica Moldova, oppure di una autorità giuridica competente, se detta società viola nettamente le previdenze legislative della Repubblica Moldova o le condizioni incluse nei documenti di costituzione della società.
[La prima parte dell’articolo 40 è stata emendata dalla Legge n.788-XIII del 26.03.96]
2. Se, sull’iniziativa dell’autorità di gestione statale, con lo scopo di controllo, è stata fermata l’operatività della società con investimenti stranieri e non sono emerse violazioni della legislazione moldava e delle condizioni incluse nei documenti di costituzione, detta autorità, dovrà rimborsare alla società i danni provocati, compreso il mancato profitto.
Se l'autorità di gestione statale non dispone di previdenze finanziarie, dettorimborso viene effettuato dal bilancio statale.
3. I beni materiali dell’investitore straniero, avuti a seguito della liquidazione della società, oppure a seguito della propria uscita dalla partecipazione alla società, possono essere trasferiti all’estero liberamente.
Articolo 41. Le garanzie di utilizzo del denaro nella moneta nazionale della Repubblica Moldova.
Gli investitori stranieri, dopo aver pagato le imposte e le tasse, hanno il diritto di utilizzare le disponibilità finanziarie in moneta nazionale, ottenute nella Repubblica Moldova, per:
- Lo svolgimento di attività imprenditoriale;
- Il reinvestimento, compreso l’acquisto delle società, delle loro quote, delle azioni ed altri titoli;
- L’acquisto della valuta straniera sul mercato interno legale.
Articolo 42. Le garanzie di trasferimento all’estero di disponibilità finanziarie in valuta straniera.
1. Gli investitori stranieri, dopo aver pagato le imposte e le tasse, hanno il diritto di trasferire all’estero il loro denaro in valuta straniera, ricevuto come risultato degli investimenti. Inoltre possono essere trasferiti all’estero: ¾ i profitti sotto forma di dividendi, le percentuali, i ricavati dall’assistenza tecnica ed i servizi prestati, le provvigioni ed altre ricompense ricevute; ¾ le somme pagate agli investitori in base alle loro richieste di denaro od altre richieste che hanno una valutazione economica; ¾ le somme ricevute dagli investitori stranieri in caso di liquidazione della società, di vendita o ritiro dei propri investimenti o degli oggetti investiti.
I detti trasferimenti non vengono sottoposti al pagamento di altre tasse doganali ed imposte e non occorre alcuna autorità speciale, se il trasferimento viene fatto entro 6 mesi.
[Il capoverso 2 del punto 1 dell’articolo 42 è stato introdotto dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
2. Gli investitori stranieri hanno il diritto di portare all’estero il loro denaro o la loro quota parte in produzione, acquistata sul mercato interno, senza pagare tasse doganali o imposte e senza presentare un'autorizzazione speciale, se il detto trasferimento non contravviene alla legislazione.
[Il punto 2 dell’articolo 42 è stato redatto dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
3. Nel caso in cui l’investitore straniero esce dalla società mista o che la società con investimenti stranieri viene liquidata, lo Stato garantisce il trasferimento all’estero in valuta straniera, entro tre mesi, dei profitti ottenuti dalla vendita, avvenuta in moneta nazionale, delle quote possedute.
[Il punto 3 dell’articolo 42 è stato redatto dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
4. Per le società con investimenti stranieri che producono merci molto importanti che concorrono con quelle importate, il Governo della Repubblica Moldova può trasferire, dal fondo valutario ed in valuta straniera, i profitti ottenuti nella Repubblica Moldova in valuta nazionale. Il detto trasferimento viene fatto al cambio corrente della Banca Nazionale Moldava.
[Il punto 4 dell’articolo 42 è stato variato dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
5. Dopo il pagamento dell’imposta sul reddito, è garantito anche il trasferimento all’estero degli stipendi che non sono stati spesi oltre ad altri redditi, in valuta straniera, ricavati dallo straniero durante la sua attività lavorativa.
Articolo 43. Garanzie in caso di emendamenti della legislazione.
1. In caso di adozione di nuovi atti legislativi che cambiano le condizioni per lo svolgimento delle attività della società con investimenti stranieri, costituita anteriormente, detta società ha il diritto, per un periodo di 10 anni dall’entrata in vigore dei sopracitati atti legislativi, di seguire la legislazione della Repubblica Moldova, in vigore alla data di costituzione della società.
2. Il regolamento descritto nel punto 1 del presente articolo non si estende alla legislazione doganale, fiscale, finanziaria, valutaria, di credito, antimonopolio, oltre alla legislazione di sicurezza statale, della protezione dell’ambiente, del mantenimento dell’ordine pubblico, della moralità e della salute della popolazione.
[Il punto 2 dell’articolo 43 è stato emendato dalla Legge n.92-XII del 11.05.94]
Gli investitori stranieri e le società con investimenti stranieri, che godevano di incentivi doganali, fiscali od altri, conformemente alla legislazione della Repubblica Moldova in vigore anteriormente, hanno il diritto a detti incentivi dopo l’entrata in vigore della nuova legislazione.
3. Se dopo la firma dei contratti economici con la partecipazione delle società miste e straniere verranno adottate Leggi che peggiorano la situazione economica delle parti contrattuali, i contratti conservano il loro potere per tutto il periodo stabilito, se le variazioni delle condizioni non vengono concordate dalle parti.
Articolo 44. Garanzie supplementari.
Le autorità di gestione statale e di autoamministrazione locale possono, nel limite delle loro competenze, concedere agli investitori stranieri od alle società con investimenti stranieri delle garanzie supplementari, comprese quelle sui beni, garantiti in favore degli organi sopraccitati od in favore delle banche straniere o internazionali.
Articolo 45. La soluzione delle controversie.
1. Le controversie tra l’investitore straniero e le autorità statali sull’applicazione della presente Legge o su altri atti legislativi della Repubblica Moldova vengono esaminate e risolte dal Tribunale locale. Le parti conflittuali possono mettersi d’accordo affinché la controversia venga esaminata dall'arbitrato di un altro Paese, oppure dall'Arbitrato Internazionale. Tale accordo può essere fatto prima o dopo il verificarsi della controversia.
[Il punto 1 dell’articolo 45 è stato emendato dalla Legge n.788-XIII del 26.03.96]
[Il punto 1 dell’articolo 45 è stato redatto dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
2. Le altre controversie tra gli investitori stranieri da una parte e le persone fisiche, giuridiche, oppure autorità statali ed organizzazioni sociali da un’altra parte, oltre alle controversie sopravvenute tra soci di dette società, vengono esaminate da autorità giuridiche competenti moldave. Le parti conflittuali si possono rivolgere a tribunali terzi moldavi o stranieri per risolvere le controversie. Detto accordo può avvenire prima o dopo il verificarsi della controversia.
[Il punto 2 dell’articolo 45 è stato emendato dalla Legge n.788-XIII del 26.03.96]
[Il punto 2 dell’articolo 45 è stato redatto dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
3. Le dispute di lavoro tra l’amministrazione delle società con investimenti stranieri e loro lavoratori, vengono esaminate in conformità alla legislazione della Repubblica Moldova, se per i lavoratori stranieri non vi sono stipulate altre condizioni individuali nei loro contratti di lavoro.
Capitolo VII.
Le concessioni e le zone franche industriali e commerciali.
Articolo 46. Le concessioni ed i contratti di concessione.
1. La concessione, all’investitore straniero, del diritto di esplorare ed estrarre le risorse naturali nella Repubblica Moldova viene accordato dal Parlamento del Paese, in base alla sua Delibera, secondo i risultati ottenuti in seguito alle gare internazionali ed in base ai contratti stipulati dopo queste gare. Il periodo della concessione del diritto sulle risorse naturali non deve superare i 50 anni.
2. Il contratto di concessione del diritto di scoprire ed estrarre le risorse naturali viene redatto tra l’investitore straniero e l'autorità di gestione statale a cui il Governo ha affidato la responsabilità.
Nel contratto di concessione sono concordati:
- · il periodo di ricerca ed estrazione delle risorse naturali;
- · il volume e le tecnologie dell’estrazione delle risorse naturali ed il periodo per ottenere le licenze necessarie per alcuni tipi di lavoro;
- · gli obblighi sulla protezione dell’ambiente, comprese le condizioni di conservazione delle risorse estratte, degli scarti nocivi della produzione e sul ricoltivare i terreni che sono stati esplorati;
- · il modo di ripartire le spese per la ricerca e l’estrazione delle risorse naturali, i rischi ed i profitti legati a dette attività;
- · la procedura di finanziamento della costruzione di infrastrutture con destinazione abitativa e sociale sul territorio dato in concessione;
- · i tipi e l’ammontare dei pagamenti per la concessione ed il modo in cui verranno effettuati;
- · la forma di partecipazione del proprietario negli organi dell’azienda a cui è stato conferito il diritto di concessione ed altre forme di controllo sulla sua attività;
- · le condizioni, le quote, il modo ed i periodi di formazione del personale locale della società a cui è stato conferito il diritto di concessione;
- · le agevolazioni e le garanzie qualora fossero diverse da quelle previste dalla Legge;
- · la procedura di cessione attività della società a cui è stato conferito il diritto di concessione;
- · le responsabilità delle parti del contratto ed il modo di risolvere le controversie tra di loro.
3. La delibera del Governo della Repubblica Moldova sulla concessione delle risorse naturali esenta l’investitore straniero dalla necessità di ricevere un'autorizzazione per costituire, sul territorio della Repubblica Moldova, una società con investimenti stranieri come previsto al punto 1 dell’articolo 11 della presente Legge.
4. La concessione all’investitore straniero, del diritto di godimento delle infrastrutture esistenti od in costruzione, che sono di proprietà statale o del municipio, ma che non vengono date in gestione alle società, istituzioni od altre organizzazioni, oltre al diritto di costruzione, godimento e diritto di proprietà delle infrastrutture da cedere alla fine del periodo allo Stato, viene effettuata sulla base dei contratti di concessione firmati anche dalle autorità di gestione statale.
5. Il cambiamento delle condizioni del contratto di concessione da una sola delle parti non viene accettato se non previsto in contratto.
Articolo 47. Gli investimenti stranieri nelle zone franche d'affari e industriali.
1. Allo scopo di attrarre gli investimenti stranieri supplementari e specialistici nel campo della gestione ed organizzazione della produzione, dello sviluppo delle produzioni per l’importazione ed esportazione, possono essere costituite, nella Moldova, delle zone franche di produzione, tecnico-scientifiche, di transito, commerciali, bancarie, assicurative ed altri tipi di zone franche d'affari.
2. Le decisioni riguardanti la creazione delle zone franche industriali sul territorio della Moldova vengono prese dal Parlamento della Repubblica Moldova alla presentazione, da parte del Governo e delle autorità autoamministrative locali, delle motivazioni tecnico-economiche circa la costituzione di dette zone.
3. Nelle zone franche industriali si stabiliscono sistemi agevolanti per la registrazione, per le procedure doganali, importazione ed esportazione, il fisco ed operazioni valutarie, il credito ed operazioni finanziarie e per altri tipi di regolamentazione delle attività delle società con investimenti stranieri che possono essere estese a persone fisiche e giuridiche moldave che fanno parte di dette zone.
4. I tipi e l’ammontare degli incentivi, delle condizioni, il modo ed i tempi della loro concessione vengono stabiliti dal Parlamento della Repubblica Moldova, individualmente per ogni zona.
5. Le zone franche industriali sul territorio della Repubblica Moldova e sul territorio degli Stati vicini, si creano e funzionano sulla base dei Trattati (accordi) interstatali
Presidente Della Repubblica Moldova
Mircea Snegur
Chisinau, 1 Aprile 1992
Nr. 988-XII.