Articolo 2. Regolamentazione giuridica.
(1) Il leasing e le relazioni giuridiche legate a detta operazione vengono regolamentate dal Codice Civile, dalla presente legge e dagli altri Atti legislativi.
(2) Se nel trattato internazionale nel dominio di leasing a quale la Repubblica di Moldova fa parte stabilisce le norme diverse da quelle previste dalla presenta legge, vengono applicate le norme del trattato internazionale.
Articolo 3. Nozioni di utilizzo
Nel senso della presente legge, le seguenti nozioni significano:
leasing – la totalità dei rapporti quale si nasce nello scopo e nell’ ambito della realizzazione del contratto di leasing;
Contratto di leasing – contratto in base a quale una parte ( locatore ) si obbliga alla richiesta dall’altra parte ( locatario ) di assicurare il possesso e godimento temporaneo di un bene, l’acquisto oppure prodotto dal locatore, nel cambio a una paga periodica (rata di leasing) e alla scadenza del contratto di rispettare il diritto di opzione del locatario di acquisire il bene, di prolungare il contratto di leasing oppure di cessare i rapporti contrattuali;
Valore di entrata – il valore con quali si è acquisto oppure prodotto il bene dal locatore, le tasse doganali e altre imposte previste dalla legislazione vigente ( con l’eccezione delle imposte quale saranno restituite all’ agente economico dall’organo fiscale) anche secondo le necessità, ogni tipo di spese afferenti all’acquisto, alla fornitura e la messa in funzione del bene in base al contratto di leasing;
Valore totale – il valore delle rate di leasing alla quale si giunge il valore residuale;
Valore residuale – il valore alla quale, alla scadenza del contratto di leasing finanziario, si fa il trasferimento al locatario del diritto di proprietà sul bene;
Rata di leasing – pagamento periodico, effettuato dal locatario, che rappresenta:
a) la quota parte di entrata del bene e dell’interesse del leasing, nel caso del leasing finanziario;
b) la quota d ’ammortamento calcolata in conformità agli atti normativi in vigore e un benefizio stabilito dalle parti contraenti , nel caso del leasing operazionale.
Articolo 4. Le forme e l’oggetto di leasing.
(1) Nel senso con la presenta legge, il leasing può avere le seguente forme:
a) il leasing finanziario, l’operazione quale deve adempiere almeno una delle seguente condizioni:
- i rischi ed i benefici afferenti al diritto di proprietà circa i beni, oggetto del leasing di essere trasferiti al locatario al momento della conclusione del contratto di leasing;
- la soma delle rate di leasing di rappresentare almeno 90% dal valore di entrata del bene dato in leasing;
- il cotratto di leasing deve prevedere espressamente il trasferimento del diritto di proprietà circa i beni oggetto del leasing al locatario alla scadenza del contratto;
- il periodo di leasing deve superare 75% dalla durata di funzionamento utile del bene oggetto del leasing.
b) il leasing operazionale, operazione quale non adempisce nessuna delle condizion del contratto di leasing finanziario;
c) il leasing baratto, operazione nel quadro del quale il locatario paga il valore delle rate di leasing tramite i beni che sono nella sua proprietà.
d) il leasing compensazione, operazione nel quadro del quale il locatore riceve nel conto delle rate di leasing merce prodotta con attrezzatura oggetto di leasing;
e) il lease – back, la operazione nel quadro del quale una parte trasmette all’altra parte la proprietà di un bene nello scopo di prenderlo ulteriormente in leasing.
f) il leasing di consumo, l’operazione di leasing nel quadro del quale il locatario ha la qualità di consumatore definita nella legislazione riguardante la protezione del consumatore;
g) il leasing diretto, l’operazione di leasing nel quadro del quale il locatario include nello stesso tempo la qualità del fornitori del bene;
h) il leasing interno, l’operazione di leasing nel quadro del quale tutti i soggetti sono residenti della Repubblica di Moldova.
i) il leasing internazionale, all’ operazione di leasing nel quadro del quale il locatore o locatario non è residente dalla Repubblica di Moldova.
(2) L’oggetto dal leasing può essere ogni bene immobile o mobile, con l’ eccezione:
a) dei beni sostrati dal circuito civile oppure la quale circolazione è limitata con la legge;
b) dei terreni agricoli
c) dei beni consumabili
d) degli oggetti di proprietà intellettuale quali non possono essere cessionati.
Art. 5. Soggetti delle relazioni di leasing.
I soggetti delle relazioni di leasing sono:
a) il locatore, persona fisica o giuridica che svolge attività imprenditoriali e trasmette, in base al contratto di leasing, al locatario, al suo desiderio, per un certo periodo, il diritto di possesso e di uso di un bene di quale è proprietario , con oppure senza trasmettere il diritto di proprietà del bene dopo la scadenza del contratto.
b) il locatario è la persona fisica o giuridica che riceve, in base al contratto leasing, in possesso o in godimento temporaneo il bene specificato nel contratto per un certo periodo in cambio alle rate di leasing. Nel caso in cui il locatario è la persona fisica che non svolge l’attività imprenditoriali, l’operazione di leasing rimane sotto l’incidenza della legislazione circa la protezione del consumatore;
c) il venditore (fornitore), persona giuridica oppure fisica quale vende al locatore, in base al contratto trilaterale, concluso con il locatore, il bene sollecitato dal locatario.
Capitolo II
Contratto di leasing, le sue modifiche e la sua rescissione
Art. 6. La forma giuridica delle operazioni di leasing
La forma giuridica delle operazioni di leasing è il contratto di leasing tra il locatario e il locatore e il contratto di vendita-acquista (fornitura) tra locatore e venditore (fornitore), sia il contratto trilaterale, concluso in base all’art. 7 e 8.
Art. 7 Il contratto di leasing
(1) Nel contratto di leasing si devono includere le seguenti clausole:
a) le parti del contratto;
b) le caratteristiche del bene, oggetto del contratto di leasing;
c) valore dell’entrata del bene, nel caso del contratto di leasing finanziario;
d) valore totale del contratto;
e) valore delle rate di leasing e il termine di pagamento:
f) termine del contratto;
g) il diritto di opzione del locatario di comprare il bene, di prolungare il contratto di leasing (assicurazione obbligatoria solo nel caso del leasing di consumo).
(2) il contratto di leasing entra in vigore alla data della sua conclusione oppure in un’altra data stabilita in questo.
(3) Il contratto di leasing non può essere concluso per un periodo minore di un anno dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 8 Particolarità di vendita-acquista (fornitura)
Il contratto di vendita-acquista (fornitura) deve contenere, tranne le clausole previste dalla legislazione per questo tipo di contratto, stipulazioni riguardando:
a) l’acquisto del bene dal locatore per darlo proprio in leasing;
b) dare al locatario il diritto di acquisitore, che risulti dal contratto di vendita-acquista (fornitura) concluso dal locatore con il venditore (fornitore) del bene, se il contratto di leasing non prevede altrimenti;
c) le garanzie fatte al locatario dal venditore, incluso le garanzie riguardando la qualità del bene oggetto del leasing.
Art. 9 Il diritto di proprietà e i rischi nei rapporti di leasing
(1) Il locatore conserva il diritto di proprietà sul bene dato al locatario in posso e godimento temporaneo.
(2) Il rischio di distruzione, perdita oppure deterioramento accidentale del bene si trasferisce al locatario nel momento in cui si preleva il bene se il contratto di leasing non prevede altrimenti. Da questo momento, il locatario è responsabile per ogni tipo di pregiudizio sopportato dal locatore.
(3) Nei casi previsti all’art. 11, comma (2), lett. a) e b), il locatario può ottenere il diritto di proprietà sul bene se il contratto di leasing non prevede altrimenti.
(4) Se il locatario gode del contratto di leasing, il locatore oppure un terzo non può pretendere al bene, con l’eccezione dei casi previsti dalla legge oppure dal contratto.
Articolo 10. Le modifiche e la rescissione del contratto leasing
(1) Le modifiche e la rescissione del contratto di leasing si effettuano in base alle condizioni previste dalla legislazione civile..
(2) Il locatore ha il diritto di chiedere la rescissione del contratto di leasing e di chiedere la riparazione dei pregiudizi se il locatario:
a) viola essenzialmente le clausole del contratto;
b) prende la delibera di liquidarsi, oppure il tribunale lo condanna per bancarotta.
(3) Il locatario ha il diritto di chiedere la rescissione del contratto di leasing e di chiedere la riparazione dei pregiudizi se:
a) il bene non è stato fornito nei tempi previsti dal contatto;
b) il bene non è conforme alla qualità, al totale dei pezzi e accessori, altre condizioni di fornitura (trasmissione) oppure alle clausole del contratto;
c) Il locatore viola essenzialmente le clausole del contratto.
(4) Il trasferimento del diritto di proprietà del bene dato in leasing da parte del locatore ad un’altra persona, non è considerato motivo delle modifiche e rescissioni del contratto di leasing.
(5) La legge oppure il contratto di leasing può prevedere anche altri motivi di rescissione del contratto di leasing.
(6) In caso di rescissione del contratto di leasing per colpa del locatario, per i motivi specificati nella legislazione oppure nel contratto, la somma dei pagamenti eseguiti dal locatario non si restituisce.
Articolo 11. Termine del contratto di leasing
(1) Il contratto di leasing finisce in una dei seguenti casi:
a) la scadenza
b) la rescissione con l’accordo delle parti oppure ai sensi dell’art.10;
c) altre circostanze previste dalla legge.
(2) Nel caso di scadenza del periodo del contratto di leasing finanziario:
a) il bene passa in proprietà del locatario, se il periodo del contratto di leasing corrisponde al termine di ammortamento del bene e/oppure se i pagamenti di leasing , previsti dal contratto, sono stati completati e se sono eseguiti altri obblighi , nel caso in cui le parti gli hanno stipulati nel contratto;
b) il locatario può acquisire il bene al prezzo residuo, concordato tra le parti;
c) il contratto può essere prolungato, il bene rimanendo nel possesso e godimento temporaneo del locatario, alle rate previste anteriormente oppure alle rate diminuite.
(3) Nel caso della scadenza del contratto di leasing operazionale:
(a) il bene può essere acquisto dal locatario al prezzo concordato tra le parti;
(b) il contratto può essere prolungato dalle parti, il bene rimanendo in possesso e in godimento temporaneo del locatario, alle rate modificate secondo la rata d’inflazione e di evoluzione del mercato, in base alle regole di correttezza.
(4) se il locatario non ha eseguito il diritto di opzione sull’acquista del bene oppure del prolungamento del contratto, è obbligato di cessare immediatamente di godere e usufruire il bene ricevuto in leasing, assicurare la sua conservazione e integrazione e di trasmetterlo entro 3 giorni al suo locatore, e all’indicazione di questo, ad un'altra persona, nello stato previsto dalle clausole del contratto, prendendosi in considerazione l’usura ammissibile.
Capitolo III
I diritti, gli obblighi e le responsabilità delle parti. Gli incentivi del leasing e la protezione dei diritti
Articolo 12. I diritti, gli obblighi e la responsabilità del locatore
(1) Il locatore ha il diritto :
a) di cessione oppure di amministrare in un’altro modo i sui diritti sui beni oppure sui diritti che risultano dal contratto di leasing . La cessione e l’amministrazione in un’altro modo. La cessione e l’amministrazione in un’altro modo non esentano il locatore dai obblighi che derivano dal contratto e non cambiano la natura ed il regime legale del contratto ;
b) di utilizzare il bene come garanzia per i suoi obblighi rispetto i terzi se il contratto di leasing non prevede altrimenti ;
c) di chiedere il pagamento integrale delle rate di leasing in anticipo oppure di sciogliere il contratto con rimborso dei danni e restituzione del bene , nel caso in cui il locatario viola le clausole del contratto;
d) di avere anche il ruolo di venditore (fornitore) se questo punto e previsto nel contratto di leasing;
e)di chiedere al locatario i documenti che attestino la sua situazione finanziaria .
(2) Il locatore è obbligato:
a) di non intervenire nella scelta del bene e /oppure del venditore (fornitore) fatta dal locatario se il contratto di leasing non prevede altrimenti ;
b) di coordinare con il locatario il contenuto del contratto di vendita - acquista del bene ;
c)di non fare delle modifiche senza accordo del locatario ;
d) di dare al locatario il bene contro pagamento in possesso e utilizzo temporaneo;
e) di concludere attraverso l’incarico del locatario , il contratto di vendita - acquista , di pagare il costo del bene e di affidare al locatario l’esecuzione dei suoi obblighi circa la ricezione del bene, la stipula delle condizioni che sono parte integrante del presente contratto se il contratto di leasing non prevede altrimenti;
f)di ricevere il bene alla scadenza del contratto di leasing se il locatario non esercita il diritto di acquisire il bene con titolo di proprietà oppure di prolungare il contratto conforme le previsioni della presente legge ;
g) di garantire al locatario l’utilizzo tranquillo del bene;
h) di rispettare il diritto del locatario che sollecita acquisto del bene, prolungare il contratto o restituzione del bene.
(3) Il Locatore è responsabile, nelle condizioni della presente legge e del Codice Civile , per non esecuzione oppure esecuzione non adeguata del contratto di leasing .
(4) Il Locatore non è responsabile di fronte al Locatario per il modo nel quale il Venditore (fornitore) esercita le clausole del contratto di vendita - acquista e neanche per i pregiudizi per la salute dei concittadini , i beni del locatario oppure dei terzi nel processo dell’utilizzo del bene , eccetto i casi in cui la responsabilità di scegliere il bene o/e il venditore è stata attribuita al Locatore oppure il Locatore non ha rispettato le clausole del Contratto di Leasing ed è intervenuto nella scelta del bene e /oppure del venditore(fornitore). In tali casi il Locatario ha la responsabilità comune con il venditore.(fornitore)
Articolo 13. I diritti , gli obblighi e la responsabilità del Locatario .
(1) Il Locatario ha il diritto :
a) di scegliere indipendentemente il bene e /oppure il venditore (fornitore) o affidare al Locatore questa scelta ;
b) di presentare al venditore (fornitore) le condizioni che sono stipulate nel contratto di vendita - acquista;
c) di rifiutare la ricezione del bene che con corrisponda con le condizioni del contratto di leasing e di sospendere il pagamento al Locatore della rata di leasing finché sarà alienata la violazione delle clausole contrattuali ;
d) di eseguire in anticipo prima della scadenza del termine , l’obbligo del pagamento delle rata di leasing e di comprare il bene se il contratto di leasing non prevede altrimenti ;
e) di acquisire alla scadenza del contratto di leasing il bene con il titolo di proprietà, di prolungare il contratto di leasing oppure di restituire il bene se il contratto di leasing non prevede altrimenti ;
(2) Il locatario non ha il diritto senza l’accordo per iscritto del Locatore :
a) di modificare il contratto di vendita – acquista (fornitura) oppure di interromperlo;
b) di noleggiare o di ipotecare in altro modo il bene ;
c) di cedere il diritto di utilizzo oppure altri diritti che fanno parte del contratto.
(3)Il Locatario è obbligato:
a) di presentare al Locatore le informazioni necessarie circa il bene e/oppure al venditore(fornitore) nella stipula di un contratto di vendita - acquista(fornitura)se il contratto di leasing non prevede altrimenti;
b) di eseguire gli obblighi di ricezione del bene e di presentare le condizioni del contratto di vendita – acquista (fornitura) se il contratto di leasing non prevede altrimenti;
c) di informare il Locatore con le clausole del contratto di vendita –acquista (fornitura);
d) di assicurare nel periodo del contratto di leasing, l’ integrità del bene, di mantenerlo nel stato di funzionamento e di utilizzarlo solo in conformità con le clausole del contratto;
e) di supportare tutte le spese di trasporto, di ricezione , montaggio,smontaggio,funzionamento, mantenimento, riparazione tecnica, assicurare il bene ed altre spese se il contratto di leasing non prevede altrimenti;
f) di pagare le rate di leasing nel modo ed in termini stabiliti nel contratto di leasing;
g) di permettere al Locatore di verificare sistematicamente il bene ed il modo nel quale viene utilizzato il bene,oggetto del contratto di leasing;
h) di informare il Locatore nel tempo sulla violazione del diritto di proprietà, provocata da parte di un terzo;
i) di restituire alla scadenza del contratto di leasing, al locatore il bene come è stato stipulato nel contratto di leasing, tenendo conto della usura normale, nel caso che non esegue il diritto previsto nella presente legge, di acquisire il bene con il titolo di proprietà oppure di prolungare il contratto.
(4)Il locatario porta la responsabilità nelle condizioni della presente legge e del Codice Civile per non esecuzione o esecuzione non adeguata del contratto di leasing;
Articolo 14.Diritti, obblighi e la responsabilità del venditore(fornitore)
(1)I diritti, gli obblighi e la responsabilità del venditore (fornitore) vengono regolamentati dalla legislazione e dal contratto di vendita-acquista (fornitura)
(2) Se nel contratto di vendita – acquista (fornitura)è previsto l’obbligo del venditore(fornitore) di vendere e montare il bene nel termine e nel posto stabilito in comune accordo con il locatario,adempimento di questa condizione è autenticato con atti di consegna - ricevimento e montaggio firmati dal venditore(fornitore) e locatario se il contratto non prevede altrimenti;
(3)Il venditore (fornitore) è obbligato direttamente rispetto il locatario per le garanzie legali oppure convenzionali inerenti ad un contratto di vendita acquista. Il venditore non e responsabile rispetto il locatore e locatario per lo stesso pregiudizio.
Articolo 15. Misure di incentivazione del leasing.
Le misure d’incentivazione del leasing nella Repubblica di Moldova sono regolamentati dalla legislazione fiscale, doganale, dalla legislazione circa gli investimenti e le attività d’imprenditoria e anche dalla legislazione che regolamenta altri settori dell’ attività economica.
Articolo 16.Protezione dei diritti patrimoniali
(1)Al locatario viene assicurata la protezione dei diritti circa il bene, ricevuto in base al contratto di leasing in possesso ed in godimento temporaneo, nella maniera in cui vengono garantiti dalla legislazione civile circa i diritti di proprietà.
(2) Non è ammessa la richiesta di sanzionare il locatario per i debiti che ha, del bene ricevuto in base al contratto di leasing. Il diritto di proprietà del locatore circa il bene trasferito al locatario in base del contratto di leasing viene riconosciuto anche nel caso di bancarotta del locatario.
(3)Il contratto di leasing conserva il suo potere per tutto il periodo della sua validità anche nel caso in cui, dopo la sua firma, la legislazione ha stabilito delle norme che peggiorano la situazione delle parti
Articolo 17. Rivendicazione del bene
(1) Il locatore ha il diritto di rivendicare del bene , oggetto del leasing nel modo stabilito dalla presente legge,dal Codice Civile e dal contratto di leasing.
(2) Il locatore ha il diritto di rivendicare incontestabilmente il bene dato in leasing nel caso in cui il Locatario:
a) utilizza il bene e non rispetta le clausole del contratto oppure non rispetta la destinazione del bene;
b) limita l’accesso del locatore al bene;
c) non paga la rata del leasing oltre 30 giorni dalla scadenza stabilita nel contratto di leasing;
d) non restituisce l’oggetto del leasing se questo è previsto nel contratto
(3) La rivendicazione incontestabile dell’oggetto di leasing viene fatta conforme alla procedura nell’ordinanza (procedura semplificata) regolamentata dal Codice di procedura civile.
(4) Per rilasciare l’ordinanza del tribunale, il locatore presenta i seguenti documenti:
a) istanza;
b) contratto di leasing;
c) notifica di rivendicazione del bene, spedita al locatario con la posta raccomandata, almeno un mese dopo l’inoltra dell’istanza, con la conferma di ricevimento.
(5) Le spese di rivendicazione e di restituzione del bene, incluso le spese di smontaggio, conservazione, trasporto, altre spese afferenti al restituzione del bene sono per conto del locatario.
(6) Se l’oggetto di leasing non viene restituito oppure non viene restituito nei tempi stabiliti, il locatario paga al locatore, per il periodo di ritardo, tutte le rate di leasing in doppio anche altre somme previste dal contratto di leasing.
(7) Nel caso in cui, per i ritardi, il contratto di leasing prevede le penalità, queste verranno percepite dal locatario inoltre a quello stipulato nella comma (6), se nel contratto non è previsto altrimenti.
Capitolo IV
Disposizioni finali
Articolo 18
(1) Fino all’attuazione della presente legge , gli atti legislativi e gli atti normativi si applicano nella parte che non contravviene con la presente legge.
(2) In data della entrata in vigore della presenta legge, si abroga la legge n.731-XIII del 15 febbraio 1996 sul leasing.
Articolo 19
Il Governo, in termine di 2 mesi:
a) presenterà al parlamento proposte per concordare la legislazione con la presente legge;
b) presenterà i suoi atti normativi in conformità alla presente legge.
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO
Marian LUPU
Chi?in?u, 28 aprile 2005.
Nr.59-XVI.
Traduzione a cura di Lumi Rosculet