Legge moldava sui terreni
Legge moldava sui terreni
Legge della Repubblica Moldova
Nr.1308-XIII dal 25 luglio 1997
( Gazzetta ufficiale , 4 settembre 1997, nr.57-58, pag. 1, art.515)
Il Parlamento adotta la presente legge.
Ultime modifiche fatte il 13.05 05 Legge nr.81- XVI dal 13 maggio 2005
Traduzione a cura di Lumi Rosculet
Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Il campo di applicazione della legge
La presente legge si applica nei casi:
a) di acquisto e vendita dei terreni, inclusi i terreni afferenti gli obiettivi(fabbriche) privatizzati o quelli che sono in corso di privatizzazione, dei terreni afferenti le imprese private, come dei terreni afferenti le costruzioni non finite( nella redazione della Legge Nr. 1566-XIII dal 26 febbraio 1998);
b) inclusione del valore dei terreni di proprietà pubblica afferente agli obbiettivi e costruzioni non finite specificati alla lettera a) nel capitale sociale di questo , alla decisione dell’Assemblea Generale dei soci e con l’accordo del proprietario di terreno, in qualità di quota di partecipazione nel patrimonio dell’ obbiettivo o della costruzione
c) di esclusione dei terreni dalle categorie dei terreni con destinazione agricola e del fondo forestale e dal circuito agricolo, e la loro attribuzione (assegnazione )alle altre categorie dei terreni ;
d) di alienazione imposta (forzata) dei terreni;
e) di relazioni di affitto ( nella redazione della Legge Nr.237-XIV dal 23 dicembre 1998).
Articolo 2. La nozione del prezzo normativo del terreno.
(1) Il prezzo normativo del terreno rappresenta la quota del suo valore equivalente con il potenziale naturale ed economico di questo, tradotti in valuta nazionale. Esso viene determinato dalla presente legge e si applica nel processo della realizzazione delle relazioni fondiarie, indifferentemente dal tipo di proprietà sul terreno.
(2) Le tariffe per la valutazione del prezzo normativo del terreno sono stabilite, per unità convenzionali(grado-ettaro), sulla base degli indici catastali(quantitativi e qualitativi), conformemente all’allegato parte integrante della presente legge, e si indicizzano annualmente, in dipendenza del tasso di inflazione, dal Parlamento, su proposta del Governo, nel periodo di approvazione del bilancio dello stato.
(3) Al prezzo normativo dei terreni si aggiungono le spese di sistemazione del territorio.
Capitolo II
L’ACQUISTO-VENDITA DEI TERRENI
Articolo 3. Vendita dei terreni.
(1) Il diritto di vendita sui terreni in proprietà privata appartiene al proprietario, e nei casi della vendita dei terreni in proprietà pubblica alle autorità dell’amministrazione pubblica locale, che dovranno trovare soluzione ai problemi riguardanti gli immobili, impianti di ingegneria, piantagioni pluriennali ed altri beni immobiliari, collocati sui terreni in causa.
(2) L’acquisto-vendita dei terreni si effettua tramite il contratto d’acquisto-vendita al prezzo normativo o ad un prezzo libero in base ai risultati di una licitazione(asta). Per la realizzazione della transazione d’acquisto-vendita si deve presentare una documentazione dove saranno indicati i parametri quantitativi e qualitativi del terreno, e il diritto del possessore del terreno, rilasciata secondo i casi:
a) dall’organo catastale territoriale nell’ambito in cui è collocato il terreno d’acquisto-vendita come proprietà privata;
b) dalla municipalità, dal municipio della città, del paese sul territorio in cui è collocato il terreno d’acquisto-vendita come proprietà pubblica( nella redazione delle Leggi Nr. 237-XIV dal 23 dicembre 1998, Nr.509-XIV dal 15 luglio 1999, Nr.998-XIV dal 18 maggio 2000)
(3) I terreni sui quali sono collocate delle costruzioni, impianti di ingegneria, piantagioni pluriennali ed altri beni immobiliari si vendono simultaneamente con i beni immobiliari presenti. Il prezzo di vendita totale dell’immobile risulta dal prezzo del terreno più il prezzo dei beni immobiliari, collocati sul questo terreno.
(4) per l’imposta fondiaria, il nuovo possessore del terreno e le autorità dell’amministrazione pubblica locale devono informare l’organo fiscale territoriale sulla modifica della proprietà del terreno.
(5) I mezzi finanziari risultati dalla vendita dei terreni in proprietà pubblica vengono distribuiti nel modo seguente: 50 %- sul conto del bilancio del municipio, della città o del paese, 30% - al bilancio dello stato, 20% - sul conto speciale del Governo, per essere utilizzati conforme art.14( nella redazione della Legge Nr.237-XIV dal 23 dicembre 1998). ESCLUSO
(5) Tutti i contratti d’acquisto-vendita dei terreni si devono autentificare dal notaio.
(7) (Solamente tramite la Legge Nr.1566-XIII dal 26 febbraio 1998).
Articolo 4. La vendita dei terreni in proprietà pubblica
(1) I terreni in proprietà pubblica sono divisi in terreni proprietà di stato e terreni proprietà delle unità amministrativo-territoriali, la cui delimitazione si deve stabilire tramite la legge.
(2) L’acquisto-vendita dei terreni proprietà pubblica(eccetto I terreni che sono utilizzati dai membri delle associazioni frutticole e il fondo di riserva destinato alle necessità sociali delle località), nel caso concreto, deve essere effettuata dalle autorità dell’amministrazione pubblica locale con l’approvazione del Governo(nella redazione della Legge Nr.1566-XIII dal 26 febbraio 1998).
(3) I terreni proprietà pubblica possono essere venduti tanto alle persone fisiche che alle persone giuridiche della Repubblica Moldova, quanto agli investitori stranieri, eccetto i terreni con la destinazione agricola e quelli del fondo forestale che possono essere venduti solo alle persone fisiche e alle persone giuridiche della Repubblica Moldova.
(4) L’acquisto-vendita dei terreni proprietà pubblica si effettua tramite un pagamento unico o in rate, l'acconto è del 25% dall'importo totale del terreno, ma il resto si può rimborsare per un periodo massimo di 10 anni, e massimo di 5 anni per i terreni non utilizzati nel processo tecnologico afferenti agli obbiettivi privatizzati o sono in corso di privatizzazione, ripartendolo nelle quote uguali pagate ogni trimestre, indicizzate in funzione dell'inflazione nel caso in cui è stata stabilita conformemente art.2 alin. (2). La violazione del periodo del pagamento per trimestre costituisce un serio motivo per interrompere il contratto. (completato con la Legge Nr.1254-XV del 19 luglio 2002).
(5) L’acquisto-vendita dei terreni proprietà pubblica si effettua nel modo seguente:
a) il compratore (persona fisica o persona giuridica ) deve inoltrare al municipio della città o del paese, secondo il, caso ,all’organo delegato dal Governo, una domanda sull’acquisto del terreno;
b) Il municipio della città o del paese secondo il caso, deve esaminare nel periodo di un mese, la domanda del compratore, decidere il prezzo del terreno, concludere il contratto d’acquisto-vendita e stabilire il termine del pagamento( nella redazione della Legge Nr. 237-XIV dal 23 dicembre 1998).
c) il compratore paga, nel termine di un mese, la somma uguale al prezzo normativo del terreno previsto per la destinazione rispettiva. Nel caso d’acquisto-vendita del terreno ad un prezzo libero, incluso alla vendita all’asta, il prezzo di questo non può essere minore del prezzo normativo dl terreno(nella redazione della Legge Nr. 237-XIV dal 23 dicembre 1998);
d) il contratto d’acquisto-vendita si deve autentificare dal notaio;
e) il nuovo possessore del terreno ,entro 3 mesi dalla data dell’autentificazione notarile del contratto d’acquisto-vendita del terreno, deve presentare questo contratto all’organo catastale territoriale dove e collocato il terreno, per registrare il diritto di proprietà di questo terreno(nella redazione della Legge Nr.237-XIV dal 23 dicembre 1998).
(6) Nel caso della violazione delle condizioni previste nell’alin (5) punto d) e p. e), il contratto d’acquisto-vendita non ha il valore giuridico(nella redazione della Legge Nr.237-XIV dal 23 dicembre 1998).
(7) L'autorità di amministrazione pubblica locale entro 10 giorni include il nuovo possessore del terreno nel registro catastale, rilascia il documento sul titolo per autentificare il diritto del possessore del terreno e informa su questo l’organo fiscale territoriale.
(8) Quando si stipula il contratto d’acquisto-vendita del terreno, l'autorità di amministrazione pubblica locale può stabilire quali restrizioni devono essere rispettate dai possessori.
(9) L’acquisto-vendita dei terreni proprietà pubblica che riguardano gli obbiettivi privatizzati o quei che sono in corso di privatizzazione, le imprese private e le costruzioni non finite, si effettua al prezzo normativo del terreno. Altri terreni destinati per le costruzioni si vendono tramite la gara o la licitazione( nella redazione della Legge Nr.1566-XIII dal 26 febbraio 1998).
(10) I mezzi finanziari risultato dalla vendita dei terreni proprietà pubblica dello stato si distribuisce per quanto segue: 80%- al budget dello stato e 20%- sul conto di tesoreria con la destinazione speciale, per essere utilizzate in conformita con l’articolo 14.
(11) I mezzi finanziari, risultato dalla vendita dei terreni, proprietà pubblica delle unità amministrative territoriali si distribuisce per quanto segue:
80% - sul conto del budget del municipio, città oppure dello stato (comune)
e 20% - sul conto di tesoreria con la destinazione speciale, per essere utilizzata in conformita con l’articolo 14.
Articolo 5. Vendita dei terreni proprietà privata
(1) Nella categoria dei terreni proprietà privata entrano tutti i terreni in proprietà, compresi nel registro catastale dei possessori dei terreni o nel registro dei beni immobili con diritto di proprietà di questi(nella redazione della Legge Nr. 237-XIV dal 23 dicembre 1998).
(2) I proprietari hanno il diritto di vendere i terreni ad un prezzo libero.
(3) L’acquisto-vendita dei terreni proprietà privata tramite le trattative fra il venditore ed il compratore include le seguenti azioni:
a) il venditore deve ultimare i documenti che gli confermano il diritto di proprietà del terreno;
b) il venditore ed il compratore concludono il contratto d’acquisto-vendita;
c) il contratto d’acquisto-vendita del terreno si deve autentificare dal notaio;
d) il nuovo possessore del terreno, entro 3 mesi dalla data dell’autentificazione notarile del contratto d’acquisto-vendita del terreno, presenta questo contratto all’organo catastale territoriale dove è collocato il terreno, per registrare il diritto di proprietà( nella redazione della Legge Nr. 237-XIV dal 23 dicembre 1998)
(4) Nel caso della violazione delle condizioni previste nell’alin. (3) punto c) e p. d), il contratto d’acquisto-vendita non ha valore giuridico(introdotto tramite la legge Nr. 237-XIV dal 23 dicembre 1998).
Articolo 6. L’acquisto-vendita dei terreni con destinazione agricola che sono nella proprietà privata
(1) Si permette l’acquisto-vendita dei terreni agricoli che sono nella proprietà privata. La destinazione dei terreni si stabilisce in base alle informazioni del municipio della città, paese dove e collocato il terreno(nella redazione della Legge Nr. 237-XIV dal 23 dicembre 1998).
(2) Il diritto d’acquisto-vendita dei terreni agricoli appartiene allo stato e alle persone fisiche e persone giuridiche autoctone( nella redazione della Legge nr. 360-XIV dal 16 aprile 1999).
(3) Nel caso in cui i cittadini stranieri diventano i proprietari dei terreni agricoli o del fondo forestale tramite eredità legale o testamento, hanno il diritto di alienare tramite atto giuridico solo a cittadini della Repubblica Moldova(nella redazione della Legge Nr. 237-XIV dal 23 dicembre 1998).
(4) Del diritto preferenziale per comperare i terreni di proprietà comune godono i coproprietari.
Articolo 7. Acquisto-vendita dei lotti di terreno frutticoli
(1) I membri frutticoli sono i possessori dei lotti di terreno frutticoli , che sono nei registri catastali dei possessori del terreno, con responsabilità personale rispetto alla legislazione fondiaria.
(2) I lotti frutticoli non privatizzati sono utilizzati dai membri frutticoli con la proprietà pubblica .
(3) I terreni frutticoli che sono occupate dalle strade, edifici e obbiettivi sono inclusi nella categoria dei terreni di uso pubblico.
(4) I membri frutticoli che vogliono comperare il lotto in loro uso inoltrano alle autorità dell’amministrazione pubblica una domanda di compravendita, alla quale allega i documenti che confermano la qualifica del membro dell’associazione rispettiva(nella redazione della Legge Nr. 1566-XIII dal 26 febbraio 1998).
(5) Il municipio della città o del paese dove e collocata l’associazione frutticola ,deve esaminare le domande di compravendita dei membri delle associazioni frutticole, cittadini della Repubblica Moldova, e un avviso dell’amministrazione dell’associazione frutticola rispettiva, adotta una decisione che riguarda l’acquisto-vendita del lotto frutticolo. Nel caso in cui la domanda di compravendita è rifiutata, la decisione dell’autorità amministrativa pubblica locale può essere avviata nell’istanza giuridica secondo condizioni della legge.
(6) Il borderò d’incasso per determinare il prezzo di vendita del lotto frutticolo, esaminato e approvato dall’autorità amministrativa pubblica locale, serve come base per la conclusione del contratto d’acquisto-vendita.
(7) Il contratto d’acquisto-vendita del lotto frutticolo e concluso in tre copie dal rappresentante dell’autorità amministrativa pubblica locale ed è consegnato al compratore, venditore e notaio.
(8) Il contratto d’acquisto-vendita può prevedere il rimborso del pagamento conformemente all'art.4.
(9) Nel caso che dopo la conclusione del contratto d’acquisto-vendita si constata che la superficie del lotto frutticolo sia maggiore di quella indicata dall’amministrazione dell’associazione frutticola, il compratore deve pagare una somma supplementare corrispondente, ma nel caso in cui la superficie e minore , il municipio deve rimborsare il resto della somma . Le differenza del prezzo dovrà essere pagata entro un mese(nella redazione della Legge Nr. 237-XIV dal 23 dicembre 1998).
(10) Il proprietario ha il diritto di vendere il lotto ad un prezzo libero, anche alla licitazione, ad un altro cittadino della Repubblica Moldova o allo Stato.
Articolo 8. Acquisto-vendita del lotto di terreno vicino la casa
(1) I lotti di terreno vicino le case includono i terreni occupati dalle case , dal cortile e dai giardini, conformemente alla legislazione art. 82 dal Codice fondiario della Repubblica Moldova con tutte le modifiche e supplementi ulteriori.
(2) Proprietario del lotto di terreno vicino la casa è la persona fisica che l’ha ricevuto conformemente alla legislazione e l’ha legalizzato tramite il titolo di autentificazione del diritto del possessore del terreno.
(3) Il proprietario del terreno vicino la casa ha il diritto di venderlo integralmente o parzialmente, ad un prezzo libero, incluso la licitazione, tanto alle persone fisiche e alle persone giuridiche, quanto allo stato.
(4) Non possono essere comperati o venduti i lotti vicino le case che sono utilizzati temporaneamente dai cittadini, i terreni la cui superficie supera la norma prevista dalla legislazione. I terreni in questione si vendono conformemente all'art.4.
(5) Il prezzo normativo del lotto di terreno vicino la casa viene calcolato tenendo conto della sua superficie, della fertilità del suolo e dalle tariffe base per determinare il prezzo normativo del terreno. Quando manca l’informazione sul grado di fertilità del terreno per essere comperato o venduto, il prezzo viene calcolato tenendo conto del grado di fertilità del suolo nell’unita’ amministrativo-territoriale rispettiva.
Articolo 9. Acquisto-vendita dei terreni destinati alle costruzioni nelle città o paesi
(1) Nelle città o nei paesi, i terreni destinati alle costruzioni sono considerati i terreni sui cui sono collocate costruzioni, previste dal piano generale di sviluppo delle località ed i terreni che devono essere utilizzati per questo scopo, compresi i terreni che riguardano gli obbiettivi privatizzati o quei che sono in corso di privatizzazione, I terreni riguardanti le imprese private e quelli delle costruzioni non finite (nella redazione della Legge Nr.1566-XIII dal 26 febbraio 1998)
(2) Il diritto di comperare dallo Stato e di vendere i terreni destinati alle costruzioni nelle città o paesi ce l’hanno le persone fisiche e le persone giuridiche della Repubblica Moldova e gli investitori stranieri.
(3) I terreni proprietà pubblica sui quali sono collocati gli obbiettivi proprietà dello Stato si vendono, dopo la privatizzazione degli stessi, alle persone fisiche o alle persone giuridiche che hanno ottenuto il diritto di proprietà degli obbiettivi collocati sui questi terreni(nella redazione della Legge Nr.237-XIV dal 23 dicembre 1998).
(4) Il prezzo dei terreni che si trovano tra due località, destinati alle costruzioni, si calcola partendo dagli indici catastali medi, dal luogo dove e collocato il terreno, dalla loro superficie, dalle vie accesso e dalle vie di comunicazione e infine dall'allestimento dei terreni(nella redazione della Legge Nr. 237-XIV dal 23 dicembre 1998).
(5) I terreni delle zone di protezione e delle zone sanitarie delle imprese possono essere venduti solo alle imprese in causa, senza il diritto di collocare su essi degli obbiettivi che possono cambiare la destinazione di queste zone.
(6) Non possono essere venduti e comperati i terreni dalle zone di protezione delle acque , quelli destinati alle reti di ingegneria e i terreni di uso pubblico.
(7) Le persone fisiche e le persone giuridiche che hanno preso i terreni dal fondo di riserva, dopo il ricompenso delle perdite causate dall’esclusione di questi dal circuito agricolo, conformemente alla legislazione, sono legalizzati come proprietari dei terreni. Nel caso dell’attribuzione di terreni naturalmente deteriorati, le perdite generali dall’esclusione di questi dal circuito agricolo non sono ricompensati.
(8) L’acquisto-vendita dei terreni proprietà pubblica destinati alle costruzioni si effettua in conformità con l'art4.
(9) I terreni proprietà privata dove sono collocate le costruzioni tra le località possono essere venduti e comperati ad un prezzo libero, compreso la vendita all’asta (nella redazione della Legge Nr. 1566-XIII dal 26 febbraio 1998).
Capitolo III
PREZZO NORMATIVO DEL TERRENO
Articolo 10. Prezzo normativo del terreno all’acquisto-vendita affitto.
(1) Il prezzo normativo del terreno si deve stabilire all’acquisto-vendita dello stesso, nel momento dell’affitto, e anche negli altri casi che riguardano lo svolgimento d’ attività economica( nella redazione della Legge Nr.237-XIV dal 23 dicembre 1998).
(2) Nel caso della conclusione del contratto di vendita acquisto dei terreni afferenti necessari per l’ attività dei obbiettivi e costruzioni non finte specificati nella comma (1)lettera a), contratto d’affitto dei terreni rispettivi, concluso anteriore con l’ autorità dell’amministrazione pubblica locale, diventa nullo dal momento in cui il contratto di vendita acquisto diventa veggente.
(3) Per la valutazione del prezzo normativo del terreno è necessario avere le sue caratteristiche catastali, secondo il caso:
a) dall’organo catastale territoriale nella zona in cui e collocato il terreno - per l’acquisto-vendita del terreno proprietà privata;
b) dalla municipalità della città, del paese, sul territorio in cui e collocato il terreno per l’acquisto-vendita dei terreni proprietà pubblica( nella redazione della Legge Nr.237-XIV dal 23 dicembre 1998).
(4) Le tariffe per il calcolo del prezzo normativo del terreno sono indicate nell’allegato.
(5) Il prezzo normativo dei terreni destinati all'agricoltura, dei lotti di terra vicino le case e dei lotti frutticoli si calcolo tenendo conto dalle tariffe specificate nella posizione 1 dell’allegato.
(6) Nel caso in cui non sono state effettuate delle ricerche geologiche supplementari, il grado di fertilità del lotto di terreno vicino la casa(lotto frutticolo) proposto per acquisto-vendita, è considerato il grado medio di fertilità dall’unita amministrativa territoriale(associazione frutticola).
(7) Il prezzo normativo per l’acquisto-vendita dei terreni destinati alla costruzione, compreso il terreno riguardante gli obbiettivi privatizzati o quelli che sono in corso di privatizzazione, i terreni riguardanti le imprese private, come dei terreni riguardanti le costruzioni non finite, si calcola tenendo conto dalle tariffe specificate nella posizione IV dall’allegato( nella redazione della Legge Nr. 1566-XIII dal 26 febbraio 1998).
(8) Il pagamento annuo di affitto dei terreni proprietà pubblica deve essere stabilito in funzione della destinazione dei terreni affittati. Esso non e minore del 2% e non e’ maggiore di 10% del prezzo normativo del terreno calcolato per la destinazione rispettiva, eccetto i casi previsti nell’alin.(8), (9) e (10) .
(9) I terreni dal fondo di riserva utilizzati per scopi agricoli prima del loro uso conformemente alla destinazione, si danno in affitto nel modo di priorità per i dipendenti e per i pensionati e le famiglie socialmente sfavorite. Per queste categorie di persone , il pagamento di affitto per i terreni nominati deve equivalere con l’imposta fondiaria per i lotti di terreno vicino le case stabilita per l'anno rispettivo.
10)Nel caso dell’affitto dei terreni tramite la licitazione, il pagamento annuo di affitto si deve stabilire tramite la licitazione, e non e minore di 2% dal prezzo normativo del terreno affittato.
11) Per i terreni proprietà pubblica afferenti agli obbiettivi privatizzati o sono in corso di privatizzazione, obbiettivi privati, come anche le costruzioni non finalizzati, il pagamento annuale minimo di affitto si stabilisce, in percentuali, dal prezzo normativo calcolato per i terreni afferenti con destinazione rispettiva, quanto segue: 2% - per Chisinau comprese le località che entrano nella sua composizione; 1,5% - per le municipalità Balti, Bender, Tiraspol; 1% - per le altre municipalità e le città Anenii Noi, Criuleni, Ialovnei, Straseni; 0,5% - per altre città; 0,2% - per i villaggi (comune).
Articolo 10.1. Il pagamento per l’uso dei terreni proprietà pubblica riguardanti agli obiettivi privatizzati o imprese e obiettivi privati
1)Nel caso in cui i proprietari degli obbiettivi privatizzati o delle imprese e obbiettivi privati non hanno comprato o dato in affitto i terreni afferenti agli obbiettivi e imprese menzionati, nel modo e i termini fissati in conformità alla legislazione, si farà l’incasso del pagamento annualmente per l’uso del terreno, stabilito in modo unilaterale dai consigli locali, non inferiore al pagamento annuale minimo di affitto, calcolato in conformità all’articolo 10 comma (11), e non maggiore di 10% dal prezzo normativo del terreno, calcolato per la destinazione rispettiva. Il pagamento specificato sarà incassato, nei termini fissati dai consigli locali, per il periodo che segue al momento dell’approvazione dal consiglio locale dalla decisione rispettiva fino alla conclusione del contratto di vendita – acquisto o d’affitto.
2) Il pagamento stabilito nella comma (1) si applica solo per i terreni afferenti necessarie per l’ attività degli obbiettivi e costruzioni non finite di cui al articolo (1) lettera a). Gli altri terreni che si trovavano in uso dei proprietari degli obbiettivi e delle costruzioni , alla proposta di questi, si spostano nel fondo di riserve delle autorità pubbliche rispettive privi del diritto di prelievo dei terreni.
Capitolo IV
IL PREZZO NORMATIVO DEL TERRENO PER L’ESCLUSIONE DEI TERRENI DALLE CATEGORIE DI TERRENI DESTINATI PER AGRICOLTURA E DEL FONDO FORESTALE , E QUEI AGRICOLI, E LA LORO ATTRIBUZIONE ALLE ALTRE CATEGORIE DEI TERRENI
Articolo 11. L’esclusione dei terreni
L’esclusione dei terreni dalle categorie di terreni destinati all'agricoltura, del fondo forestale , del circuito agricolo e la loro attribuzione alle altere categorie di terreni viene fatta tanto per gli interessi pubblici, quanto per gli interessi dei possessori del terreno.
Articolo 12. Ricompenso delle perdite .
(1) Il compenso sulle perdite causate dall’esclusione dei terreni dalle categorie di terreni destinati all'agricoltura, a fondo forestale, e la loro attribuzione alle altre categorie di terreni si effettua per ottenere dei mezzi per il finanziamento del programma di valorizzazione dei nuovi terreni e il miglioramento della fertilità del suolo o per effettuare altri lavori di miglioramento della qualità del suolo e del catasto fondiario generale.
(2) Il programma di valorizzazione dei nuovi terreni e del miglioramento della fertilità del suolo è elaborato e approvato dal Governo e sarà realizzato tramite le autorità dell’amministrazione pubblica ed il Servizio dello stato per la regolarizzazione del regime della proprietà fondiaria generale.
(3) Il compenso sulle perdite causate dall’esclusione dei terreni dalle categorie di terreni destinati all'agricoltura e fondo forestale, viene effettuato in tutti i casi dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche interessate, indifferentemente dallo scopo dell’esclusione dei terreni e del tipo della loro proprietà.
(4) Sono compensate anche le perdite causate dall’esclusione dall’agricoltura dei terreni del fondo di riserva e delle altre categorie di terreni, eccetto quelli ad uso pubblico e quelli che devono essere attribuiti alle categorie del fondo forestale.
Articolo 13. Le tariffe applicate per il compenso delle perdite.
Le perdite causate dall’esclusione dei terreni dalle categorie di terreni destinati all'agricoltura e al fondo forestale, vengono compensate tenendo conto dalle tariffe specificate nella posizione III dell’allegato.
Articolo 14. L’accumulazione e l'utilizzo dei mezzi finanziari risultati dal compenso delle perdite
(1) I mezzi finanziari destinati al compenso delle perdite causate dall’esclusione dei terreni dalle categorie di terreni destinati all'agricoltura e al fondo forestale dalla loro attribuzione alle altre categorie di terreni si accumulano ad un conto speciale del governo e vengono utilizzate esclusivamente per la realizzazione del programma di valorizzazione dei nuovi terreni e al miglioramento della fertilità del suolo conformemente alla regolamentazione approvata dal Governo riguardo alle modifiche sulla destinazione dei terreni.
(2) Il Governo adotta la decisione dell’attribuzione dei terreni alle categorie di terreni destinati all'agricoltura e a fondo forestale e per le altre categorie di terreni utilizzati ad altri scopi non agricoli, nel periodo di un mese dopo il trasferimento delle persone fisiche e delle persone giuridiche al conto nominato .
(3) Le modifiche sulla destinazione dei terreni e la legalizzazione dei diritti dei possessori di terreni viene effettuata dalle autorità dell’amministrazione pubblica locale solo dopo il compenso sulle perdite.
Capitolo V
IL PREZZO NORMATIVO DEL TERRENO NEL PROCESSO DELL’ALIENAZIONE
Articolo15. Lo scopo ed i casi di alienazione costretta dei terreni
(1) L’alienazione forzata dei terreni è effettuata dal Governo di comune accordo con le autorità dell’amministrazione pubblica locale allo scopo di soddisfare delle necessità fondiarie dello stato.
(2) L’alienazione costretta dei terreni per scopi agricoli è determinata dalla necessità di creare una unita agricola dello stato.
(3) L’alienazione dei terreni per altri scopi (non agricoli) è ammessa solo nei casi di uso pubblico del terreno: per la costruzione di fabbriche industriali, delle strade, impianti di telecomunicazione, per la costruzione di edifici e impianti con destinazione speciale, impianti idrotecnici e per il servizio delle acque, l’estrazione delle risorse sottoranee, lo sviluppo delle località, la costruzione di edifici per istituzioni culturali, di insegnamento, per la difesa della salute, complessi sportivi e di divertimento, la fondazione dei monumenti di natura e di storia.
(4) Il modo di alienazione forzata dei terreni viene stabilito conformemente alla legislazione.
Articolo 16 I diritti delle persone fisiche e delle persone giuridiche a cui i terreni sono stati alienati allo scopo di soddisfare le necessita fondiarie dello stato
(1) Lo Stato propone al proprietario del terreno un altro terreno in cambio di quello alienato (nella redazione della Legge Nr,237-XIV dal 23 dicembre 1998).
(2) Nel caso in cui la qualità del terreno proposto in cambio è in sfavore del proprietario del terreno, a questo vengono ricompensate le perdite risultate dal cambio(nella redazione della Legge 237-XIV dal 23 dicembre 1998).
(3) Nel caso in cui il proprietario del terreno non accetta di prendere il terreno in cambio o lo Stato non dispone del terreno in cambio, le perdite vengono ricompensate in contanti(nella redazione della Legge Nr. 237-XIV dal 23 dicembre 1998).
(4) Le controversie fondiarie risultate dal processo di alienazione forzata dei terreni vengono regolate conformemente alla legislazione.
Articolo 17. Il compenso delle perdite risultate dall’alienazione forzata dei terreni.
(1) Il compenso delle perdite provocate dall’alienazione forzata dei terreni si effettua in conformità con il prezzo di mercato di questi, non minore del prezzo normativo calcolato conformemente alle tariffe previste alla posizione II dall’allegato finale.
(2) Nel caso in cui le autorità dell’amministrazione pubblica ed il proprietario del terreno non trovino un accordo riguardante il prezzo di mercato del terreno sottomesso all’alienazione forzata, il prezzo sarà stabilito dall’istanza giuridica in base al rapporto di perizia presentato da esperti indipendenti(nella redazione della legge Nr. 237-XIV dal 23 dicembre 1998).
Capitolo VI
(Escluso per la legge Nr.237-XIV dal 23 dicembre 1998)
Capitolo VII
DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORI
Articolo 23
(1) La presente legge entra in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione.
(2) Sul territorio dell’unità amministrativo-territoriale dove non funziona l’organo catastale territoriale, il contratto d’acquisto-vendita sarà presentato entro tre mesi dalla data dell’autentificazione al notaio, al municipio della città o paese sul territorio in cui è collocato il terreno, per operare con le modifiche nel registro catastale dei possessori dei terreni(nella redazione della Legge Nr. 237-XIV dal 23 dicembre 1998)
(3) L’Informazione catastale necessaria per la conclusione del contratto d’acquisto-vendita, la valutazione del prezzo normativo del terreno sul territorio dell’unità amministrativo-territoriale dove non funziona l’organo catastale territoriale sono presentate al municipio della citta’, del paese sul cui territorio e situato il terreno (la Legge Nr. 237-XIV dal 23 dicembre 1998).
(4) Le leggi e gli altri atti normativi preesistenti restano in vigore nella misura in cui non violano la presente legge.
Articolo 24
Il Governo entro 3 mesi:
Deve concordare i suoi atti normativi con la presente legge;
Deve assicurare la revisione e l'annullamento da parte di ministeri e dipartimenti degli atti normativi che contravvengono alla presente legge;
Deve assicurare l’elaborazione degli atti normativi che regolamentano l’applicazione della presente legge.
Articolo 25
Si abroga la Legge nr. 302-XIII dal 2 dicembre 1994, riguardando il prezzo normativo del terreno(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Moldova, 1995, nr. 6,art.57).
IL PRESIDENTE Dumitru MOTPAN
DEL PARLAMENTO
TARIFFE
Per la valutazione del prezzo normativo del terreno
( per una unita’ grado-ettaro) in lei
I. L’acquisto-vendita dei terreni destinati all'agricoltura, lotti di terreno vicino le case ed i lotti frutticoli 289,53 Lei
II. L’alienazione forzata dei terreni agricoli,
dei lotti di terreno vicino le case e dei lottti frutticoli 579,06 Lei
III. L’esclusione dei terreni dalle categorie di terreni
destinati all'agricoltura, del fondo forestale e del fondo agricolo 9264,96 Lei
IV. L’acquisto-vendita dei terreni fra le localita’
(eccetto i lotti di terreno vicino le case) 9264,96 Lei
Nota:
1. Il prezzo normativo dei terreni destinati all'agricoltura sarà calcolato in funzione della fertilità media del suolo stabilita per la città, il paese o la richiesta del proprietario, in funzione della fertilità del suolo stabilita per il rispettivo terreno (nella redazione della Legge Nr. 237-XIV dal 23 dicembre 1998).
2. Il prezzo normativo del terreno, occupato per obbiettivi industriali, di trasporto, per altre costruzioni e per i terreni non destinati all'agricoltura, viene calcolato in funzione della fertilità media del suolo stabilita dalla Legge.
3. Nel caso in cui lo Stato venda dei terreni utilizzati nel processo tecnologico riguardanti gli obbiettivi privatizzati o che sono in corso di privatizzazione, terreni utilizzati nel processo tecnologico di imprese private, e riguardanti costruzioni non finite, il prezzo normativo è calcolato conformemente alle tariffe specificate nella posizione IV dell’allegato a cui si applicano i seguenti coefficienti: 0,30 – per Chisinau, comprese le località che entrano nella sua composizione; 0,15- per la municipalità di Balti, Bender, Tiraspol; 0,10- per la municipalità di Cahul, Causeni, Comrat, Dubasari,Edinet, Hincesti, Orhei, Ribnita, Soroca, Ungheni e le città Anenii Noi, Criuleni, Ialoveni, Straseni; 0,05- per altre citta’; 0,02- per i villaggi(nella redazione della Legge Nr. 360-XIV dal 16 aprile 1999).
4. Il prezzo normativo dei terreni destinati all'agricoltura, dei lotti di terreno vicino le case e dei terreni delle associazioni frutticole viene calcolato tramite l’applicazione del coefficiente 0,25 alle tariffe specificate nella posizione I dall’allegato (nella redazione della Legge Nr.360-XIV dal 16 aprile 1999).
5. Le previsioni dai punti 3 e 4 della nota si applicano entro 1 gennaio 2007 (nella redazione della Legge Nr.1254-XV del 19 luglio 2002)
6. I terreni afferenti agli obbiettivi privatizzati o che sono in corso di privatizzazione, i terreni riguardanti le imprese private e le costruzioni non finite sono venduti dalle autorità dell’amministrazione pubblica locale, con l’accordo del (escluso ) Ministero della Privatizzazione SI SOSTITUISCE CON ( Autorità autorizzata del Governo )nella redazione della Legge Nr.1254-XV del 17.07.2002).
7. La superficie dei terreni utilizzati nel processo tecnologico, afferenti agli obbiettivi privatizzati oppure in corso di privatizzazione, degli obbiettivi privati, e dei terreni utilizzati nel processo tecnologico, afferenti delle costruzioni non finiti, sonno approvati dai consigli locali
8. Nel caso in cui i terreni della categoria dei terreni destinati non solo per agricoltura passano nella categoria dei terreni destinati all'agricoltura o al fondo forestale, il prezzo normativo del terreno viene calcolato tenendo conto dalle tariffe specificate nella posizione I dell’allegato, senza applicare il coefficiente.
9. Nel momento dell’acquisto-vendita dei terreni proprietà pubblica le municipalità delle città, devono elaborare gratuitamente tutti i documenti, compresi i piani dei terreni, necessari per la conclusione della transazione d’acquisto-vendita dei terreni (Legge Nr.237-XIV dal 23 dicembre 1998).
10. Rimessa in applicazione delle previsioni dei punti 3 e 4 dall’allegato si fa dalla data della pubblicazione della Legge nr.81- XVI dal 13 maggio 2005. (Punto 9 introdotto con la Legge nr. 1254-XV del 19.07.2002)







