Rischio revoca permesso di soggiorno
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- Ultima modifica il Domenica, 12 Febbraio 2012 08:34
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Spesso accade che cittadini moldavi in possesso di permesso di soggiorno per motivo di lavoro o ricongiungimento familiare si allontanino dal territorio italiano per un periodo continuativo superiore ai 6/12 mesi. Tali soggetti potrebbero incorrere nella revoca del permesso di soggiorno, anche nel caso in cui si tratti di soggiornanti di lungo periodo. Infatti il Testo unico sull’immigrazione cosi si esprime all’art. 9, comma 7, lett.d): “Il permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo è revocato in caso di assenza continuativa dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi” e l’art. 13, comma 4 del Regolamento dice “il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o per premessi di soggiorno di durata almeno biennale per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”.
Su informazione dell'Ambasciata d'Italia a Chisinau.







